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Articolo 62: scaduti i termini per adeguare i contratti con i fornitori

Il 2013 ha scandito per le imprese distributive italiane  la fine dei termini di adeguamento contrattuale stabilito dall'articolo 62 entrato in vigore il 24 ottobre 2012.

Si è parlato molto di articolo 62 e degli effetti che la sua applicazione avrebbe avuto sull’economia e sui consumatori. Come sappiamo l’obiettivo del legislatore era quello di normare i tempi di pagamento, al fine di venire incontro alle esigenze della piccola e media produzione agroalimentare. Ma, secondo i distributori, con a capo Coop e Conad,  la legge ha finito con l’avvantaggiare le multinazionali. La tesi dei distributori, è quella che  riducendosi la massa del circolante molte di loro saranno costretti a indebitarsi con le banche, cosa che determinerà la loro chiusura o il loro fallimento. Secondo stime fatta da Mediobanca,  circa il 35% delle imprese distributive italiane avranno difficoltà perché, come è noto, c’è stato un forte calo dei consumi e il legislatore non ha ritenuto sviluppare politiche di supporto per agevolare il loro accesso al credito.

 Tra gli altri, uno degli effetti immediati dell’articolo 62 è stata la riapertura della trattativa tra distributone e industria. I primi chiedono adeguamenti contrattuali come contropartita per i nuovi termini di pagamento imposti imposti dal Legislatore.
Per coloro che non avessero ancora ben focalizzato l’articolo 62, qui di seguito un vademecum:

- fa parte del decreto legge numero 1 del 24 gennaio 2012;

- e stato convertito in Legge con il numero 27 del 24 marzo 2012; 

- i contratti in essere alla data del 24 ottobre 2012 devono essere adeguati entro il 31 dicembre 2012;

- disciplina le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agroalimentari, ad eccezione  delle cessioni del consumatore finale;

- prescrive una serie di obblighi che incidono sulla gestione legale, amministrativa  e finanziaria della maggior parte degli operatori del settore.

Non solo svantaggi, i distributori ammettono che ci sono anche risvolti positivi, uno di questi che l'articolo 62 prevede l'obbligo dei contratti scritti e quindi anche un listino. Questo impedirà all'industria di cambiare i prezzi a proprio piacimento e quindi per il distributore conoscerà finalmente il prezzo che, qualora sarà cambiato, sarà sottoposto a variezione anche il contratto. In sostanza ci sarà una negoziazione ad armi pari.